Art. 3.

      1. Le libere associazioni di contradaioli, denominate «società di contrada», sono funzionali alle storiche contrade di Siena e operano all'interno delle stesse per il conseguimento delle loro finalità istituzionali; ad esse si applicano le disposizioni della presente legge.
      2. Le iniziative delle società di contrada, nello svolgimento delle attività tradizionali connesse alle storiche contrade, effettuate con il contributo volontario e gratuito dei contradaioli in favore degli stessi, costituiscono attività senza fine di lucro.